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NOTA:

Per quanto riguarda le polizze con la Garanzia Annullamento [Top Booking Easy
Plus, Top Booking Covid] la normativa consente ad Europ Assistance Italia di liquidare
solo i viaggi in cui il buono copre l’intero valore del viaggio e solo tramite pagamento
diretto al datore di lavoro o a chi da lui autorizzato. Eventuali viaggi in modalità mista
(pagamento con buono + denaro) non sono liquidabili e quindi verranno respinti
dall’assicurazione.

Per maggiori dettagli leggere la Circolare di Utravel:

Circolare riguardante l’operatività della garanzia annullamento in caso di Welfare/Fringe Benefit

Con la presente intendiamo portare alla tua attenzione quanto Europ Assistance Italia S.p.A. mette in evidenza su
alcuni aspetti della normativa in ambito WELFARE; aspetti che hanno importanti risvolti laddove il viaggio prenotato
sulla piattaforma Utravel (sempreché assicurato contro l’annullamento con una delle sue polizze), venga poi gestito
dall’agente di viaggio come bene Welfare erogato all’avente diritto tramite l’incasso del relativo buono.

Le norme che regolano l’utilizzo del welfare, dispongono alcune limitazioni: in particolare, i crediti welfare “non possono essere monetizzati o ceduti a terzi (persona diversa dal titolare) e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale e senza integrazioni a carico del titolare” (vedi art 51 TUIR e Decreto Interministeriale 25 maggio 2016).

Da tale obbligo derivano due importanti conseguenze:

1. In caso di mancato utilizzo del bene (il viaggio acquistato presso l’Agenzia) per cause esterne ed estranee alla
volontà del titolare, vi è l’impossibilità di procedere ad una monetizzazione di tale bene. La monetizzazione awviene,
laddove in presenza di polizza assicurativa a copertura dell’annullamento, il sinistro venga liquidato al titolare del
diritto welfare. Tale titolare mantiene il diritto al proprio beneficio (credito welfare), ma potrà / dovrà essere
unicamente integrato nella sua forma originaria, non cioè attraverso l’erogazione di denaro; ad esempio, tramite
l’emissione di un voucher utile ad un nuovo acquisto, che per le norme specifiche, dovrebbe avere la stessa natura
del viaggio. Tale attività non è di pertinenza né di Europ Assistance Italia S.p.A. né di Alpitour S.p.A., ma intercorre tra
l’Assicurato e l’Agenzia che ha erogato il bene Welfare.

2. Se il viaggio è stato acquistato tramite Welfare, il suo importo, deve necessariamente e integralmente essere
coperto dal valore del Welfare stesso. Il titolare del Welfare, infatti, non può acquistare viaggi in parte con credito
Welfare e in parte con denaro contante o altra forma di pagamento, poiché sono da considerarsi vendite “contra
legem”

Fatte queste necessarie precisazioni, Alpitour ti ricorda che Europ Assistance, in presenza di copertura annullamento
del viaggio e laddove sussistano tutte le condizioni per la liquidazione del sinistro derivanti dalla polizza, procederà in
ta modo:

A. Per i viaggi acquistati totalmente con Welfare: la liquidazione del sinistro annullamento averrà con pagamento
diretto al datore di lavoro e/o a qualsiasi altro soggetto che sia autorizzato dal datore di lavoro a ricevere tale
importo, a fronte di documentata autorizzazione.

B. Per i viaggi acquistati in modalità mista (ossia in parte con Welfare ed in parte con denaro contante o altra
modalità di pagamento): verrà respinta qualsiasi richiesta, trattandosi di pratica contraria a normativa. In tale
ultima ipotesi, infatti, qualsiasi responsabilità e/o danno o conseguenza da tale condotta, saranno addebitati
unicamente al soggetto che ha operato in contrasto con la normativa di settore